Limite massimo per assenze
LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE PER LA VALUTAZIONE
L’art. 14, co. 7, del DPR 122/09 recita: “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico … omissis … è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.”
Il Collegio Docenti, nella seduta del 27 novembre 2012, ha deliberato: il limite massimo delle assenze sarà calcolato aggiungendo ai 50 giorni (un quarto del monte orario annuale curricolare) anche un quarto dell’orario delle attività extracurricolari frequentate dall’alunno; in casi eccezionali, è prevista una motivata e straordinaria deroga al suddetto limite, purchè tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
La deroga è prevista nei casi di:
- assenze per gravi motivi di salute;
- assenze per terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- assenze per gravissimi ed eccezionali motivi personali e/o familiari (lutti, malattie, gravi impedimenti).
La famiglia dovrà, in questi casi, presentare domanda di deroga, tramite il modello presente nel sito dell’Istituto, allegando la documentazione relativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO