Limite massimo per assenze

LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE PER LA VALUTAZIONE

L’art. 14, co. 7, del DPR 122/09 recita: “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico … omissis … è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.” 

Il Collegio Docenti, nella seduta del 27 novembre 2012, ha deliberato: il limite massimo delle assenze sarà calcolato aggiungendo ai 50 giorni (un quarto del monte orario annuale curricolare) anche un quarto dell’orario delle attività extracurricolari frequentate dall’alunno; in casi eccezionali, è prevista una motivata e straordinaria deroga al suddetto limite, purchè tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

La deroga è prevista nei casi di:

  1. assenze per gravi motivi di salute;
  2. assenze per terapie e/o cure programmate;
  3. donazioni di sangue;
  4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
  5. adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
  6. assenze per gravissimi ed eccezionali motivi personali e/o familiari (lutti, malattie, gravi impedimenti).

La famiglia dovrà, in questi casi, presentare domanda di deroga, tramite il modello presente nel sito dell’Istituto, allegando la documentazione relativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Allegati

Limite_massimo_assenze.pdf